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Sicurezza cantieri
La Sicurezza Cantieri, nella moderna concezione, deriva dalla direttiva europea 92/57/CEE del 24 giugno 1992 (prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei e mobili) - Direttiva Cantieri - recepita con D.Lgs 494/96.
Attualmente La Sicurezza Cantieri è regolata dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cosiddetto “Testo Unico della Sicurezza”) che ha abrogato il D.Lgs. 494/96.
Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i cantieri temporanei o mobili , cioè in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile meglio specificati nell'allegato X al medesimo Decreto Legislativo.
Le figure coinvolte nella Sicurezza dei Cantieri dalla Direttiva europea come recepita dalla normativa nazionale sono:
Committenti
Responsabile dei lavori
Coordinatore in fase di progettazione
Coordinatore in fase di esecuzione
Datori di lavoro
Dirigenti
Preposti
Lavoratori
Lavoratori autonomi
Progettisti di luoghi e/o posti di lavoro e di impianti, macchine e apparecchiature
Costruttori, commercianti, noleggiatori, installatori di impianti, macchine e apparecchiature
La Sicurezza Cantieri costituisce una delle basi irrinunciabili nella progettazione e realizzazione delle opere e vede coinvolte in prima persona, nei ruoli di legge, alcune centinaia di risorse interne.
La Sicurezza Cantieri Italferr ha 2 approcci diversi per:
Tratte Alta Velocità
Italferr svolge il ruolo di Alta Sorveglianza e, per conto del Committente, supervisiona anche l’aspetto Sicurezza Cantieri con proprio personale dedicato sia alla parte progettazione che realizzazione in sicurezza (vigilanza su CpP, CEL, RdL)
Cantieri gestiti da Italferr
Nei cantieri direttamente gestiti Italferr assume i ruoli di legge:
Responsabile dei lavori (RdL)
Coordinatore per la progettazione(CpP)
Coordinatore Esecuzione Lavori (CEL)

